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Mag

Campagna macchine sicure – marcatura C.E

Ecosfera QSA vuole promuovere la Campagna “Macchine Sicure” per aggiornare la sicurezza dei vecchi macchinari secondo la normativa C.E.

 

Ottenere la marcatura CE è indispensabile per tutte le aziende che desiderano commercializzare i loro prodotti in Europa: essa è una certificazione di conformità obbligatoria per tutti quei prodotti disciplinati da Direttive Europee e destinati al mercato comunitario. Il marchio CE è un’attestazione di conformità alle rigorose normative europee in tema di sicurezza, i cui requisiti sono vincolanti per tutti i prodotti immessi sul mercato all’interno della UE.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE disciplina la sicurezza di macchine e macchinari in Europa e copre qualsiasi tipo di sistema, compresi quelli in movimento e quindi impianti, macchine per la movimentazione di persone e componenti di sicurezza. La verifica della conformità delle macchine non marcate CE (realizzate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie, in particolare prima del recepimento della “Direttiva Macchine”), costituisce un obbligo a carico del datore di lavoro, chiaramente indicato nell’art. 70 del Titolo III del D. Lgs. 81/08. In particolare, per tali macchine è richiesta la conformità all’Allegato V del D. Lgs. 81/08. La verifica di tale conformità richiede specifiche conoscenze e competenze, anche relativamente alle normative tecniche applicabili. L’analisi di conformità della macchina può prevedere anche interventi di adeguamento specifici.

Nella nuova Direttiva macchine il campo d’applicazione della marcatura ce macchine viene meglio definito: l’attuale definizione di macchina comprende anche quelle destinate “…ad essere equipaggiate di un sistema di azionamento”. Dunque, per chiarire ogni dubbio ed eliminare possibili scappatoie, sono soggette ad obbligo di marcatura ce anche le macchine prive di allacciamento al sistema di alimentazione o di trasmissione movimento o di collegamento al sito di impiego.

Nella nuova Direttiva macchine le quasi macchine sono identificate come quelle che, da sole, non garantiscono un’applicazione ben determinata e che sono destinate ad essere incorporate ad altre macchine o quasi macchine per costituire una macchina finale. Le quasi macchine non devono essere soggette a marcatura ce ma sono soggette alla sorveglianza del mercato e regolamentate da appositi articoli che ne definiscono le procedure di valutazione della conformità (art. 10).

Le disposizioni della Direttiva Macchine si applicano a:

– le macchine;
– le attrezzature intercambiabili;
– i componenti di sicurezza;
– gli accessori di sollevamento;
– catene, funi e cinghie;
– i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
– le quasi-macchine

La Direttiva Macchine si applica alle macchine di prima immissione nel mercato europeo, sia a titolo oneroso che gratuito. Dunque la procedura di marcatura ce si applica alle seguenti tipologie di macchine:

– macchine nuove che siano di costruzione interna alla Comunità europea,
– macchine nuove o usate provenienti da paesi extra-UE,
– macchine marcate o non marcate ce provenienti dalla comunità europea che abbiano subito modifiche sostanziali non previste dal costruttore originale poiché questo può introdurre nuovi fattori di rischio e dunque rendere necessaria una nuova analisi dei rischi con conseguente adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione. Rientrano in queste gli assemblamenti di – macchine (nuove o usate) a formare nuove macchine o impianti.

In generale la Direttiva Macchine non si applica alle macchine non modificate usate all’interno della comunità europea che, in Italia, rientrano nella normativa di sicurezza del D.Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda la Valutazione della conformità delle macchine la Direttiva Macchine distingue fra tipologie di macchine:

– macchina non in allegato IV: il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII,
– macchina in allegato IV costruite in conformità alle norme armonizzate che le competono: non è più prevista la procedura di deposito per verifica del fascicolo tecnico presso un Organismo Notificato ma è sufficiente la normale procedura di cui all’allegato VIII,
– macchina in allegato IV costruita non rispettando tutte le norme armonizzate o se le norme armonizzate non esistono o non coprono tutti i pertinenti r.e.s: si applica o la procedura di esame per la certificazione CE di cui all’allegato IX, nonché controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3; oppure la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

Per ogni macchina deve essere realizzato il fascicolo tecnico di costruzione, per le quasi macchine una documentazione tecnica pertinente. Il fascicolo tecnico deve essere conservato dal costruttore e tenuto a disposizione delle autorità per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione. Il fascicolo tecnico deve contenere tutta la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per dimostrare quali requisiti della direttiva e come siano stati applicati e soddisfatti. Bisogna accludere ogni dichiarazione di incorporazione e istruzioni di assemblaggio delle quasi macchine se presenti, nonché la dichiarazione di conformità e i manuali delle macchine (componenti di sicurezza, funi ecc.) incorporate e, naturalmente, il manuale d’uso e manutenzione finale della macchina. Non ultimo, per poter apporre la marcatura ce occorre soddisfare tutte le altre direttive applicabili a quel tipo di macchina; ad esempio la Direttiva EMC e la Direttiva Bassa Tensione per macchine con equipaggiamento elettrico/elettronico, la direttiva recipienti in pressione per macchine che utilizzano recipienti in pressione e così via.